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Glossario dei termini giuridici

PROCURA DELLA REPUBBLICA

E' l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico ministero (P.M.).
L'ufficio del P.M. é istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni.
Agli uffici del P.M., che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia (art.69 ordinamento giudiziario).
I magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art.70 ordinamento giudiziario). Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente.
Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Anche innanzi al Giudice di pace in sede penale è prevista la figura del P.M., perché presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di procura.

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